Sez. 3, Sentenza n. 2124 del 29/07/1966 (Rv. 324138 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - NOZIONE.*
Il litisconsorzio necessario e configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando venga dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico che esiga, per ragioni di diritto sostanziale o anche solo processuale, la contestualita del procedimento e della decisione nei confronti di tutte le parti interessate, onde la sentenza, resa in contraddittorio di alcune soltanto di esse, sarebbe inutiliter data, perche priva di alcun risultato concreto. Il concetto di causa inscindibile va, dunque, individuato attraverso l'oggetto specifico del petitum e ricorre ogni qualvolta l'Azione tenda ad operare il mutamento di uno stato giuridico comune a piu soggetti ovvero a conseguire prestazioni, che, rispetto ai coobbligati, siano da considerare indivisibili o inscindibili.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)