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Sez. L, Sentenza n. 3436 del 22/05/1986 (Rv. 446395 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DISTINZIONE TRA DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA E DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446395-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DISTINZIONE TRA DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA E DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - IRRILEVANZA.*

Nel sistema della legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio, legge che persegue lo scopo precipuo di favorire l'avviamento al lavoro degli invalidi e degli assimilati disoccupati, non assume alcuna Rilevanza la distinzione tra disoccupazione volontaria e disoccupazione involontaria, giacché in entrambe le situazioni i soggetti interessati si trovano ancora a dover estrinsecare appieno nel lavoro la propria personalità. Consegue che il datore di lavoro non può rifiutare l'assunzione dell'invalido che gli sia stato avviato dall'U.P.l.m.o. Per il collocamento obbligatorio, assumendo che lo stato di disoccupazione dello stesso è volontario. (V 5662/85, mass n 442857; (V 5603/82, mass n 423357).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)