Sez. 1, Sentenza n. 52578 del 11/11/2014 Cc. (dep. 18/12/2014) Rv. 262199 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Misura alternativa della espulsione dal territorio dello Stato ex art. 16, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998 - Reato ostativo all'applicazione della misura secondo la precedente disciplina - "Jus superveniens" - ApplicabilitĂ della nuova disciplina - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
L'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art.16, comma quinto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo modificato dall'art. 6, comma primo, lettera a) del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, può essere disposta anche per reati commessi ed accertati prima della entrata in vigore della novella, e per i quali la misura non era precedentemente contemplata, atteso che le previsioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione non hanno natura di norme penali sostanziali e sono soggette, in caso di successione di leggi, al principio del "tempus regit actum". (Fattispecie in cui le nuove disposizioni sono state applicate direttamente dalla Corte di cassazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 6 com. 1 lett. A, Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)