Sez. 1, Sentenza n. 39984 del 09/04/2019 Cc. (dep. 30/09/2019) Rv. 277486 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Divieto di sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen.- Sopravvenuta inclusione del reato di cui all'art. 609-quater cod. pen. - Legge n. 38 del 2006 - Condanna per reato commesso anteriormente - Applicabilità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per il reato di cui all'art. 609-quater cod. pen., ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., conseguente alla sua inclusione nel catalogo dei reati ostativi previsti dall'art. 4-bis ord. pen. ad opera dell'art. 15 della legge 6 febbraio 2006 n. 38, trova applicazione anche per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, trattandosi di disposizione di carattere processuale soggetta al principio "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/02/2006 num. 38 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)