Sez. 1, Sentenza n. 1667 del 01/06/1971 (Rv. 352112 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- CONTRATTO COLLETTIVO METALMECCANICI 17 FEBBRAIO 1963 - QUOTE AGGIUNTIVE PER LA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A QUARANTOTTO ORE - PARTE INTEGRANTE DELLA RETRIBUZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- CONTRATTO COLLETTIVO METALMECCANICI 17 FEBBRAIO 1963 - QUOTE AGGIUNTIVE PER LA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A QUARANTOTTO ORE - PARTE INTEGRANTE DELLA RETRIBUZIONE.*
Il particolare compenso, per quote aggiuntive di retribuzione, previsto dall'art 8 del contratto collettivo per i metalmeccanici del 17 febbraio 1963, in favore dei dipendenti, per l'orario di lavoro che si protragga da quarantaquattro a quarantotto ore settimanali, avendo i connotati della continuita, della obbligatorieta e della determinatezza, deve ritenersi attratto nell'ambito della retribuzione e facente parte integrante della stessa. (V 825'63' 2069'62).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 17/02/1963 num. 8, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)