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Sez. L, Sentenza n. 2835 del 29/06/1977 (Rv. 386446 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386446-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito delle controversie di lavoro, di cui alla legge 11 agosto 1973 n 533, le norme dei contratti e degli accordi collettivi (postcorporativi) non rientrano fra le fonti del diritto oggettivo, ma costituiscono Atti privatistici di natura negoziale, la cui interpretazione e istituzionalmente demandata al giudice del merito, ed e censurabile in Sede di legittimita solo sotto il profilo del vizio di motivazione, o della violazione dei canoni legali di ermeneutica, fissati dagli artt 1362 e seguenti cod civ. (nella specie, la SC ha ritenuto incensurabile, in quanto adeguatamente motivata nel rispetto delle norme sull'interpretazione dei contratti, la decisione con la quale i giudici del merito avevano affermato che gli artt 8 e 9 dei contratti collettivi del 17 febbraio 1963 e del 15 dicembre 1966 per i metalmeccanici, nel prevedere una maggiorazione di retribuzione per le ore settimanali effettuate fra la quarantacinquesima e la quarantottesima, non comportavano una riduzione del normale orario di lavoro di quarantotto ore settimanali). (V 1856/76, mass n 380647; (V 1510/74, mass n 369633; (V 1667/71, mass n 352112).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 17/02/1963 num. 8, Contr. Coll. 17/02/1963 num. 9, Contr. Coll. 15/12/1966 num. 8, Contr. Coll. 15/12/1966 num. 9, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)