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Sez. 2, Sentenza n. 8175 del 02/03/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160589 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - PERIZIA - IN GENERE - ASSIMILAZIONE - ESCLUSIONE - AVVISO AL DIFENSORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160589-01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - PERIZIA - IN GENERE - ASSIMILAZIONE - ESCLUSIONE - AVVISO AL DIFENSORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria, pur potendo essere utilizzati dal giudice come fonte di prova in armonia con il principio del libero convincimento, non hanno carattere né formale né sostanziale di perizia, in quanto si inquadrano nell'attività preliminare di accertamento e di Assicurazione delle prove. Pertanto, per l'espletamento delle attività dirette ad assicurare le impronte digitali non è necessaria l'osservanza delle norme dirette a garantire la presenza e l'intervento del difensore dell'indiziato. (Conf mass n 152085; (Conf mass n 151527; (Conf mass n 151528).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 309

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)