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Sez. 1, Sentenza n. 28536 del 15/09/2020 Cc. (dep. 14/10/2020) Rv. 279745 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Condotta di formale adesione alle regole dell'istituto di pena - Sufficienza per la concessione - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279745-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)