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Sez. 1, Sentenza n. 29352 del 21/06/2001 Cc. (dep. 19/07/2001) Rv. 219478 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Criteri di valutazione della condotta del condannato - Indicazione.
Stato
decisa il 2001-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219478-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione condizionale anticipata, non è sufficiente la regolare condotta del detenuto nell'istituto di detenzione ma occorre la prova di una fattiva e convinta adesione del medesimo all'opera di rieducazione, desumibile - alla stregua dei criteri indicati nell'art. 94, comma 2, del regolamento penitenziario di cui al d. P. R. 29 aprile 1976, n. 431 - da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)