Sez. 1, Sentenza n. 11664 del 25/11/1993 (Rv. 484492 - 01)
Arbitrato - Arbitri - Compenso | Procedura ex art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. - Attivazione da ciascun componente del collegio arbitrale - Ammissibilità - Condotta degli altri arbitri - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Arbitrato - Arbitri - Compenso
In tema di determinazione del compenso spettante agli arbitri, ogni arbitro ha un proprio diritto soggettivo al conseguimento del compenso per l'opera prestata, con la conseguenza che la procedura di cui all'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. può essere attivata da ciascun (e anche da un solo) componente del collegio arbitrale e non può essere condizionata dalla condotta degli altri arbitri, né dalla globalità delle valutazioni e delle richieste a tal fine effettuate dal collegio nella parte del lodo relativa alle spese e non accettata dalle parti (In forza di tale principio, la S.C. ha rigettato la censura del ricorrente, secondo cui il Presidente del Tribunale avrebbe dovuto determinare il compenso globalmente a favore del collegio arbitrale, ed ha ritenuto estranee all'ipotesi le disposizioni della tariffa forense in tema di incarico conferito collegialmente ad una pluralità di difensori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 31/10/1985, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)