Sez. 1, Sentenza n. 8872 del 14/04/2006 (Rv. 589142 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Procedimento ex art. 814, secondo comma, cod.civ. - Pluralità di arbitri - Domanda congiunta di liquidazione - Necessità - Fondamento - Pretermissione di alcuni componenti del collegio arbitrale - Nullità del procedimento - Provvedimento conclusivo di liquidazione - Impugnazione in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
La speciale procedura prevista dal secondo comma dell'art. 814 cod. proc. civ. presuppone che la liquidazione del compenso sia richiesta da tutti gli arbitri che hanno pronunciato il lodo, dal momento che al presidente del tribunale non è attribuito altro potere che quello di determinare il "quantum" del compenso (oltre che del rimborso spese) complessivamente spettante a tutti gli arbitri. Ne consegue che tale procedimento speciale di liquidazione deve essere introdotto da tutti i componenti del collegio arbitrale, ben potendo, peraltro, ciascuno o alcuni soltanto di loro agire, secondo la regola generale, nelle forme dell'ordinario processo di cognizione, per l'accertamento del diritto soggettivo al compenso. Alla nullità del procedimento speciale svoltosi senza la partecipazione di tutti gli arbitri aventi diritto alla liquidazione del compenso globale, consegue, in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio dell'impugnato provvedimento conclusivo di liquidazione, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)