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Sez. L, Sentenza n. 3131 del 24/03/1998 (Rv. 513954 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Per inesecuzione dell'ordine di reintegrazione e per riammissione in servizio con mansioni inferiori - Estensione al danno non patrimoniale - Esclusione - Limiti - Menomazione dell'integrità psicofisica incidente sulla saluta del lavoratore - Rilevanza - Condizioni - Onere probatorio - Oggetto.
Stato
decisa il 1998-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513954-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nell'ipotesi in cui il lavoratore illegittimamente licenziato chieda il risarcimento dei danni derivati prima dalla mancata esecuzione dell'ordine di reintegrazione e poi dalla riammissione in servizio con mansioni inferiori a quelle spettanti, la responsabilità risarcitoria - collegata ad una lesione della personalità morale del lavoratore e della sua immagine - non può estendersi, in assenza del presupposto di cui all'art. 2059 cod. civ. , al danno non patrimoniale; l'eventuale esistenza di stati di disagio psichico non denota del resto, di per sè, una menomazione dell'integrità psicofisica della persona, con effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, la cui lesione deve essere in ogni caso dimostrata mediante la prova di specifici eventi patologici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)