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Sez. L, Sentenza n. 3686 del 18/04/1996 (Rv. 497141 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Dequalificazione - Domanda del prestatore di lavoro avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico subito - Onere probatorio - Contenuto.
Stato
decisa il 1996-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497141-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Ove, in relazione ad un comportamento illegittimo del datore di lavoro - nella specie, consistito nella lesione del diritto del proprio dipendente ad eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, con conseguente dequalificazione professionale dello stesso - il prestatore di lavoro ne chieda la condanna al risarcimento del danno biologico, è necessario che lo stesso fornisca la prova della sussistenza in concreto di tale danno - che è suscettibile di valutazione equitativa, che deve essere inteso come menomazione dell'integrità psico fisica della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul valore "uomo" in tutta la sua concreta dimensione, e che comprende il danno alla vita di relazione, quello estetico, il danno alla sfera sessuale nonché il danno alla capacità generica lavorativa e le invalidità micropermanenti -, il quale, infatti, non costituisce una conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, e che pertanto dimostri non già la mera potenzialità lesiva del comportamento denunciato bensì la lesione della propria salute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)