diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11793 del 05/11/1991 (Rv. 474511 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio | Accertamento induttivo - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per non aver raggiunto il minimo imponibile - Ostatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474511-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio

Il potere di accertamento induttivo dei redditi del contribuente, di cui dispone l'amministrazione finanziaria, non è escluso dalla circostanza che il contribuente non abbia presentato la relativa dichiarazione, ritenendosi da essa esonerato per non aver raggiunto il minimo imponibile, atteso che l'esistenza del potere di accertamento non è condizionata al metodo con cui esso sarà esercitato, il quale dipende dalle peculiarità del caso concreto, e che il secondo comma dell'art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede la possibilità per l'amministrazione, nel procedere ad accertamento d'ufficio, di avvalersi di presunzioni nelle ipotesi di cui al comma precedente, tra le quali è compresa quella dell'omessa presentazione della dichiarazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)