Sez. 5, Sentenza n. 7416 del 30/05/2001 (Rv. 547158 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Omessa dichiarazione del reddito - Accertamento d'ufficio - Tipo - Induttivo - Metodo - Analitico o sintetico - Legittimità - Facoltà di scelta da parte dell'Ufficio in base ai dati utilizzabili - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione, il potere - dovere di accertamento d'ufficio è disciplinato dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e con facoltà di ricorso a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, "l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi" (art. cit. comma secondo). Da ciò deriva che l'accertamento, per definizione di tipo induttivo, potrà essere, a seconda delle scelte dell'ufficio impositore - e con riferimento ai dati utilizzabili -, analitico o sintetico, giacché l'esistenza del potere di accertamento non è condizionata dal metodo che verrà adottato, dovendosi rilevare che quel potere sussiste in astratto in modo indipendente dal come, di fatto, verrà esercitato, a seconda delle particolarità del caso concreto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)