diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1806 del 09/06/1972 (Rv. 358793 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PROVE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DELLE PROVE - AMMISSIONE SENZA LIMITI DELLA PROVA TESTIMONIALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358793-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PROVE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DELLE PROVE - AMMISSIONE SENZA LIMITI DELLA PROVA TESTIMONIALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il potere attribuito al giudice di merito di disporre, ai sensi dell'art 439 cod proc civ i mezzi istruttori di prova ritenuti opportuni e di ammettere la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, costituisce una facolta discrezionale e, pertanto, il mancato Esercizio di essa, includendo una valutazione di merito sulla opportunita o meno di derogare ai principi che informano la disciplina delle prove nel processo civile, non puo essere Sindacato in Sede di legittimita. (V 2381'70, mass n 348616).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)