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Sez. L, Sentenza n. 17614 del 29/07/2009 (Rv. 609607 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI | Art. 421, comma secondo, parte prima, cod. proc. civ. - Potere del giudice del lavoro di disporre d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile - Portata - Derogabilità dei requisiti di forma previsti dal codice per alcuni tipi di contratto - Esclusione - Superamento dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale - Possibilità.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609607-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI

L'art. 421, comma secondo, parte prima, cod. proc. civ., nell'attribuire al giudice del lavoro la responsabilità ed il potere di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti dal codice per alcuni tipi di contatto (sia "ad substantiam" che "ad probationem"), ma ai limiti fissati da detto codice alla prova testimoniale, in via generale, negli articoli 2721, 2722 e 2723 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)