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Sez. 1, Sentenza n. 2104 del 14/02/2001 (Rv. 543835 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI | Fallimento - Effetti sui rapporti preesistenti - Vendita di autoveicoli - Mancata consegna dei certificati di circolazione - Rilevanza ai fini della esecuzione del contratto - Esclusione - Trasferimento della proprietà - Sufficienza - Conseguenze - Soggezione del creditore al concorso - Eccezione di inadempimento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543835-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI

In tema di fallimento, al fine di ritenere eseguito o non il contratto di compravendita di autoveicoli per gli effetti di cui all'articolo 72 Legge Fall. non acquista rilievo la mancata consegna dei certificati di circolazione; infatti, per accertare se il contratto sia eseguito deve farsi riferimento alle obbligazioni fondamentali e tipiche delle parti e quindi, per il venditore al trasferimento della proprietà, essendo i titoli concernenti la circolazione soltanto documenti relativi a un diritto già trasferito; pertanto, qualora la compravendita risulti eseguita col trasferimento della proprietà, il creditore deve soggiacere al concorso con gli altri creditori, non rilevando il fatto che il venditore avesse inteso avvalersi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. per giustificare, a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo, la mancata consegna dei certificati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1460, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)