Sez. 2, Sentenza n. 2914 del 04/04/1997 (Rv. 503480 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI | Titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso del bene venduto - Consegna - Obbligatorietà anche previo recupero presso i terzi detentori - Inadempienza - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Fondamento.
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Ai sensi dell'art. 1477 comma terzo cod. civ., il venditore di un bene mobile iscritto in pubblici registri è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso eventuali terzi detentori. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)