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Sez. L, Sentenza n. 5582 del 19/03/2004 (Rv. 571351 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Sentenza passata in giudicato dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento con condanna al risarcimento del danno e ordine di reintegra - Mancata ottemperanza - Diritto del lavoratore alle retribuzioni dalla sentenza alla reintegra - Prescrizione decennale ex art. 2953 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571351-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

La sentenza passata in giudicato che, ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, accogliendo la relativa domanda del lavoratore, dichiari l'illegittimità del licenziamento e condanni il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità e alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, non copre con efficacia di giudicato le conseguenze dell'inadempimento all'ordine di reintegra, non comprese nel "thema decidendum" del giudizio svoltosi, restando perciò escluso che il diritto alle retribuzioni maturate dalla data della sentenza a quella della effettiva reintegra sia soggetto a prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)