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Sez. 3, Sentenza n. 18097 del 12/09/2005 (Rv. 584716 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO | Sentenza penale di condanna - Omissione assegno di mantenimento - Prescrizione ordinaria decennale - Applicabilità - Limiti - Mensilità successive a quelle oggetto di giudicato - Operatività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584716-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO

La sentenza penale passata in giudicato che, ai sensi dell'art. 570 cod. pen., condanni l'obbligato in relazione all'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento con riferimento ai mesi per i quali fu sporta denunzia penale comporta che sono soggetti a prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.. soltanto i crediti oggetto del giudicato penale e non anche quelli successivi a tale data. Infatti tali prestazioni, avendo natura periodica, sono assimilabili alla nozione di "pensioni alimentari" e soggette alla prescrizione quinquennale decorrente dalle singole scadenze, in relazione alle quali sorge l'interesse all'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)