Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 18/12/1969 (Rv. 344486 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Per occasione di lavoro, ai sensi dell'art 2 RD 17 agosto 1935, n 1765, non puo intendersi un collegamento puramente marginale fra infortunio e prestazione d'opera, e neppure un semplice rapporto cronologico o topografico, essendo invece necessario che fra i due fatti sussista nesso causale, da ricercarsi nella dipendenza del rischio da un atto direttamente vincolato alla attivita lavorativa e ricollegabile alle esigenze e alle finalita dell'impresa nesso da escludersi, di conseguenza, ove il rischio riguardi Atti diretti esclusivamente al soddisfacimento di esigenze personali del lavoratore. (la Corte di Cassazione ha rilevato che i giudici del merito avevano accertato in fatto che l'infortunio si era verificato mentre il lavoratore faceva ritorno, il lunedi, da una certa localita dove si era recato per trascorrere la domenica in famiglia, e pertanto avevano ritenuto irrilevante ai fini del nesso causale fra sinistro e occasione di lavoro la circostanza che l'infortunio si fosse verificato sullo stesso tratto di strada che il dipendente aveva, in ipotesi, percorso il sabato, durante il viaggio di andata, per ragioni di servizio). (V 1370-69 massima 340097 3848-68 massima 337295).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)