Sez. 3, Sentenza n. 2439 del 14/07/1972 (Rv. 359897 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Per occasione di lavoro - ai sensi della legge per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - non puo intendersi un collegamento puramente marginale fra infortunio e prestazione d'opera e neppure un semplice rapporto cronologico o topografico, essendo invece necessario che fra i due fatti sussista un nesso causale da ricercarsi nella dipendenza del rischio da un atto direttamente vincolato all'attivita lavorativa e ricollegabile alle esigenze e alle finalita dell'impresa: nesso esclusivamente al soddisfacimento di esigenze personali del lavoratore. (nella specie il giudice di merito con motivazione, ritenuta incensurabile dalla cs, ha escluso che sia avvenuto in occasione del lavoro l'infortunio in itinere occorso al ricorrente, che era caduto dal proprio motociclo nel percorrere una pubblica strada per ritornare alla propria abitazione dopo aver svolto e terminato un lavoro di sfalciatura di erba al di fuori della propria azienda agricola). (V 4003'69, mass n 344486).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)