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Sez. 2, Sentenza n. 740 del 19/01/2012 (Rv. 620868 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO | Assenza di vincolo contrattuale - Necessità - Risoluzione di un preesistente contratto - Estensione - Limiti - Rapporti con la disciplina degli effetti restitutori della risoluzione - Condizioni - Attività costruttiva realizzata in adempimento di obbligazione contrattuale - Risoluzione del contratto - Applicabilità dell'art. 936 cod. civ. - Esclusione - Applicabilità dell'art. 1458 cod. civ. - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620868-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO

In tema di accessione, la disciplina dettata dall'art. 936 cod. civ., mirando a regolare la ricaduta di un'attività di costruzione su suolo altrui, che coinvolge soggetti fra loro terzi, cioè non legati da un vincolo contrattuale esistente ed efficace, ovvero che è comunque estranea al contenuto dell'eventuale rapporto giuridico tra le parti, deve ritenersi applicabile unicamente all'area non coperta dall'art. 1458 cod. civ., il quale regola le restituzioni conseguenti allo scioglimento del rapporto. Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto attributivo di un diritto reale implicante la facoltà di sfruttamento edilizio del suolo, il conseguente venir meno della coincidenza tra costruttore e titolare dello "ius aedificandi", costituendo un effetto estraneo alla logica commutativa, non disciplinabile in base ai principi che presiedono le obbligazioni, è regolato dallo statuto della proprietà, mediante l'alternativa tra accessione, con pagamento dei materiali, e "ius tollendi". Diversamente, allorché l'attività costruttiva esprima non già l'esercizio di un diritto, ma l'adempimento di un'obbligazione, la risoluzione del contratto, che ne costituisce la fonte, determina l'insorgere di un obbligo restitutorio, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., da soddisfare in natura, ove possibile, o per equivalente monetario, ricorrendo, in tal caso, l'esigenza non di assegnare la proprietà di un bene, quanto di ripristinare le rispettive posizioni economiche delle parti, riportandole alla situazione preesistente alla stipula del contratto. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 936 cod. civ. in ipotesi di risoluzione di un contratto di cessione di area edificabile a prezzo simbolico, provocata dalla mancata esecuzione di un programma costruttivo che l'acquirente si era obbligato a realizzare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)