Sez. 2, Sentenza n. 962 del 05/02/1983 (Rv. 425727 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - VIZI PALESI - MANCATA ACCETTAZIONE DELL'OPERA DA PARTE DEL COMMITTENTE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - OBBLIGO DI DENUNZIA EX ART. 1667 COD. CIV. DA PARTE DEL COMMITTENTE - INSUSSISTENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - VIZI PALESI - MANCATA ACCETTAZIONE DELL'OPERA DA PARTE DEL COMMITTENTE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - OBBLIGO DI DENUNZIA EX ART. 1667 COD. CIV. DA PARTE DEL COMMITTENTE - INSUSSISTENZA.*
L'appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 1667 cod. civ., dei vizi palesi dell'opera nel caso di Mancanza di accettazione dell'opera stessa da parte del committente, senza che quest'ultimo sia tenuto all'uopo ad ulteriori adempimenti, ed in particolare alla denunzia ex art. 1667 citato, atteso che l'appaltatore, a seguito della mancata accettazione, può controllare l'esistenza di vizi riconoscibili ed eventualmente provvedere anche alla loro eliminazione. (V 3752/75, mass n 377957; (V 346/70, mass n 345248; (V 2430/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)