Sez. 3, Sentenza n. 346 del 13/02/1970 (Rv. 345248 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - DENUNZIA - ONERE DEL COMMITTENTE - LIMITI - VIZI O DIFFORMITA OCCULTE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - DENUNZIA - ONERE DEL COMMITTENTE - LIMITI - VIZI O DIFFORMITA OCCULTE.*
La disposizione del secondo comma dell'art 1667 cod civ, secondo cui il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformita e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, si riferisce soltanto ai vizi o alle difformita occulti e non anche a quelli palesi - come tali riconoscibili - i quali possono essere fatti valere in Sede di verifica o di collaudo. (Conf 2430-64 V 4061-68, massima n 337696).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)