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Sez. 2, Sentenza n. 2920 del 02/08/1969 (Rv. 342769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONTINUAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON L'ACQUIRENTE DELLA AZIENDA - PROVA DELLA CONOSCENZA DELLE RETRIBUZIONI O DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONTINUAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON L'ACQUIRENTE DELLA AZIENDA - PROVA DELLA CONOSCENZA DELLE RETRIBUZIONI O DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO - DIFFERENZE.*

Il primo comma dell'art 2112 cod civ, imponendo la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente alle medesime condizioni e con le stesse pattuizioni intervenute fra lavoratore e imprenditore precedentemente al trasferimento dell'azienda, non richiede che il lavoratore dia la prova della conoscenza delle retribuzioni a condizioni medesime da parte del successore, e cio diversamente dalla situazione che si crea quando il contratto di lavoro, essendo stato disdettato dal cedente, debba cessare con il trasferimento dell'azienda. In tale ipotesi, infatti, disciplinata dal secondo comma dell'art 2112, perche il cessionario sia tenuto al pagamento dei crediti del prestatore d'opera, e necessario dimostrare che ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento o che i crediti risultino dai libri della azienda trasferita. (V 2437, 68, massima n 334845 363, 64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)