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Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 20/05/1977 (Rv. 385831 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DI TUTTI I PATTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO - MANCATA OSSERVANZA IN FATTO DA PARTE DELL'ALIENANTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385831-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DI TUTTI I PATTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO - MANCATA OSSERVANZA IN FATTO DA PARTE DELL'ALIENANTE - IRRILEVANZA.*

In caso di trasferimento dell'azienda e di continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente, a norma dell'art 2112 primo comma cod civ, la circostanza che i patti e le condizioni del rapporto stesso (nella specie, patto di cointeressenza sugli utili) non siano stati, di fatto, rispettati dall'alienante, non esonera l'acquirente dall'osservanza dei medesimi, e dal riconoscimento dei relativi crediti, in quanto detta continuazione comporta il mantenimento di tutta la disciplina pattizia del rapporto, salva diversa volonta delle parti, nei limiti consentiti alla loro autonomia negoziale. (V 2380/70, mass n 348607; (V 2920/69, mass n 342769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)