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Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 28/10/1975 Ud. (dep. 14/02/1976) Rv. 132343 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132343-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La facolta di disporre la rinnovazione del dibattimento e attribuita al giudice di appello ed il suo Esercizio e insindacabile in Sede di legittimita, sempreche non manchi la motivazione, in caso di rigetto della richiesta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)