Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 28/10/1975 Ud. (dep. 14/02/1976) Rv. 132343 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La facolta di disporre la rinnovazione del dibattimento e attribuita al giudice di appello ed il suo Esercizio e insindacabile in Sede di legittimita, sempreche non manchi la motivazione, in caso di rigetto della richiesta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)