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Sez. 3, Sentenza n. 250 del 02/02/1972 (Rv. 356063 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - CUMULO DELLE PLURIME VOCI DI UNA UNICA DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356063-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - CUMULO DELLE PLURIME VOCI DI UNA UNICA DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNO - ESCLUSIONE.*

L'art 10, primo comma, cod proc civ, impone, per la Determinazione del valore della causa, ai fini della Competenza, il cumulo delle domande proposte, nello stesso processo, contro la medesima persona, ma non quello delle voci da cui si costituiva un'unica domanda di risarcimento di danni. (nella specie, la Corte suprema ha ritenuto che erroneamente il pretore, confondendo la pluralita delle voci costitutive del danno, di cui l'attore aveva chiesto il risarcimento, con una pluralita di domande, genericamente formulate e percio da presumersi, ognuna ammontante al limite massimo della Competenza per valore del pretore, avesse, procedendo al cumulo delle voci stesse, declinata la propria Competenza). (Conf 3972'68, mass n 337528).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)