Sez. L, Sentenza n. 2823 del 16/07/1975 (Rv. 376847 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CALCOLO - MOLTIPLICAZIONE DEL NUMERO DEI GIORNI DELLA RETRIBUZIONE FINALE PER IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ANNI DI SERVIZIO - OBBLIGATORIETA - LIMITI - ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CALCOLO - MOLTIPLICAZIONE DEL NUMERO DEI GIORNI DELLA RETRIBUZIONE FINALE PER IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ANNI DI SERVIZIO - OBBLIGATORIETA - LIMITI - ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La norma contenuta nell'art 1 della legge n 1561 del 1960, nella quale si prevede in trenta trentesimi la misura della retribuzione da moltiplicare per tutti gli anni di servizio per la liquidazione dell'indennita di anzianita, contempla il caso normale in cui il lavoratore abbia svolto mansioni impiegatizie per tutta la durata del rapporto e non tocca, quindi, l'ipotesi in cui lo svolgimento delle mansioni stesse sia stato preceduto da periodi di lavoro con mansioni di categoria inferiore. In questi casi, resta rimessa alle fonti comuni (contratti collettivi, Usi, equita) la facolta di stabilire i coefficienti di calcolo (frazione tempo-salario) in base ai quali regolare il computo dell'indennita in concreto, relativamente ai vari periodi in cui si e svolto progressivamente il rapporto. (Conf 2130/72, mass n 359379).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)