Sez. 1, Sentenza n. 1663 del 10/04/1978 (Rv. 391065 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DI UN PRECEDENTE RICORSO DEPOSITATO FUORI TERMINE, MA NON ANCORA DICHIARATO IMPROCEDIBILE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DI UN PRECEDENTE RICORSO DEPOSITATO FUORI TERMINE, MA NON ANCORA DICHIARATO IMPROCEDIBILE - AMMISSIBILITA.*
La cosiddetta consumazione del diritto di ricorrere per Cassazione, ai sensi dell'art 387 cod proc civ, non consegue alla semplice proposizione di ricorso inammissibile od improcedibile, ma postula che la suprema Corte si sia pronunciata dichiarando tale inammissibilita od improcedibilita. Pertanto, e ammissibile il ricorso per Cassazione proposto, nei termini di legge, dopo la notificazione di altra identica impugnazione, depositata oltre il termine di cui all'art 369 cod proc civ, ma della quale non sia stata ancora dichiarata l'improcedibilita. (Conf 314/77, mass n 383856; (Conf 3987/75, mass n 378283).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)