Sez. 2, Sentenza n. 3987 del 28/11/1975 (Rv. 378283 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - LIMITI - MANCATA DECLARATORIA DELL'INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA - RIPROPONIBILITA DI ALTRO RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - LIMITI - MANCATA DECLARATORIA DELL'INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA - RIPROPONIBILITA DI ALTRO RICORSO - CONDIZIONI.*
Il diritto di impugnazione per Cassazione non puo ritenersi consumato quando, proposto un ricorso viziato da inammissibilita od improcedibilita, non sia ancora intervenuta la pronuncia giudiziale che ne abbia dichiarato l'inammissibilita o l'improcedibilita; pertanto, prima di tale declaratoria, e valida la proposizione di un altro ricorso, a integrazione o sostituzione del precedente, quando non siano decorsi i termini per la proponibilita del gravame. (Conf 1770/72, mass n 358726).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)