Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012 (Rv. 620512 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Art. 15, terzo comma, legge fallimentare - Testo risultante dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Termine - Natura - Computo - Modalità .
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
Il termine di cui all'art. 15, terzo comma, della legge fallimentare - nel testo risultante dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - deve essere qualificato come termine dilatorio e "a decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio generale di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., escludendo il giorno iniziale (data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell'udienza di comparizione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 13, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 2, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)