Sez. U - , Ordinanza n. 16832 del 07/07/2017 (Rv. 644916 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Canone per lo scarico e depurazione di acque reflue - Debenza - Controversie introdotte dopo il 3 dicembre 2005 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In tema di giurisdizione, le controversie relative alla debenza del canone per la depurazione fognaria proposte dopo il 3 dicembre 2005 spettano al giudice ordinario, avendo la Consulta, con sentenza n. 39 del 2010, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3-bis, lett. b), del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, - che aveva ampliato la giurisdizione tributaria, tra l'altro, anche con riguardo al "canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue" - costituendo i canoni di cui all'art. 14 della l. n. 36 del 1994 (abrogato dal d.lgs. n. 152 del 2006) non un'imposta, ma il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 36 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)