Sez. L, Sentenza n. 3150 del 24/05/1985 (Rv. 440846 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - SEDE EFFETTIVA - DETERMINAZIONE - RICONDUZIONE NELL'AMBITO DELLA COGNIZIONE DI FATTO SUGLI "ERRORES IN PROCEDENDO" - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - SEDE EFFETTIVA - DETERMINAZIONE - RICONDUZIONE NELL'AMBITO DELLA COGNIZIONE DI FATTO SUGLI "ERRORES IN PROCEDENDO" - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di errores in procedendo, il fatto di cui è consentita la cognizione diretta, da parte della Corte di Cassazione, è solo quello che riflette l'attività processuale del giudice e delle parti, non essendo consentito - diversamente da quanto accade in tema di Competenza e di giurisdizione - l'apprezzamento delle circostanze di fatto che attengono ai presupposti materiali della attività processuale, o costituiscono le componenti in cui si sostanziano rapporti o situazioni suscettibili di ripercuotersi nel processo. Pertanto non può ricondursi nell'ambito della cognizione di fatto sugli errores in procedendo la Determinazione della Sede effettiva della persona giuridica per stabilire la regolarità della notificazione. (V 2166/80, mass n 405828; (V 2252/75, mass n 376054; (V 3225/72, mass n 361024; (Conf 3175/82, mass n 421118).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)