Sez. 1, Sentenza n. 2166 del 03/04/1980 (Rv. 405828 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - SEDE DI FATTO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - IN SEDE DI LEGITTIMITA - DIVIETO - IN SEDE DI RINVIO - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - SEDE DI FATTO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - IN SEDE DI LEGITTIMITA - DIVIETO - IN SEDE DI RINVIO - NECESSITA.*
In tema di errores in procedendo l'affermazione secondo cui la Corte di Cassazione e anche giudice del fatto va intesa nel senso che - tranne i casi di questioni di giurisdizione o di Competenza - il 'fattò di cui e consentita la cognizione diretta in Sede di legittimita e solo quello relativo all'attivita processuale del giudice e delle parti, ma non comprende anche le circostanze di fatto che attengono a presupposti materiali dell'attivita processuale o costituiscono le componenti in cui si sostanziano, prima e fuori del processo o addirittura indipendentemente da esso, determinati rapporti o situazioni che assumono Rilevanza nel processo: ne consegue che l'accertamento della Sede di fatto della persona giuridica per stabilire la regolarita della notificazione deve essere compiuto dal giudice di rinvio, cui compete l'esame delle prove a tal fine indicate dalle parti o risultanti dagli Atti. (V 2252/75, mass n 376054; (V 3225/72, mass n 361024).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)