Sez. L, Sentenza n. 3579 del 24/03/2000 (Rv. 535069 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione del supplemento di pensione - Periodicità quinquennale - "Dies a quo" della decorrenza del quinquennio - Riliquidazione della pensione - base - Decorrenza di un nuovo quinquennio - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Con riguardo alle pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n.1338, la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n.155 - che stabilisce che il supplemento non può essere liquidato "prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento" e che in virtù del successivo sesto comma si applica anche alle pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi costituite presso l'Inps - deve essere interpretata, in base alla sua "ratio", nel senso che, qualora la pensione sia stata nel frattempo riliquidata per effetto dell'applicazione di un diverso criterio di calcolo introdotto da una nuova disposizione di legge - come si è verificato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990 n.233 - e nel relativo procedimento sia stato tenuto conto della contribuzione nel frattempo versata dal pensionato, il termine quinquennale per l'erogazione del supplemento decorre dal giorno della riliquidazione e non dal giorno in cui è stata erogata la pensione o elargito il precedente supplemento.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 02/08/1990 num. 233 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)