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Sez. L, Sentenza n. 13220 del 26/11/1999 (Rv. 531546 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione del supplemento di pensione - Periodicità quinquennale - "Dies a quo" della decorrenza del quinquennio - Riliquidazione della pensione sulla base di uno "jus superveniens" - Decorrenza di un nuovo quinquennio - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531546-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Con riferimento all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che prevede che la liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento, il "dies a quo" della decorrenza del quinquennio si identifica - oltre che, alternativamente, nella data di decorrenza della pensione e nella data di decorrenza del precedente supplemento - anche nella data della riliquidazione della pensione sulla base di diversi criteri di calcolo in ragione di uno "jus superveniens" applicabile al rapporto previdenziale ove questa tenga conto altresì della contribuzione supplementare fino a quel momento maturata.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)