Sez. L, Sentenza n. 1109 del 03/02/1992 (Rv. 475538 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Mancato versamento di contributi e premi assicurativi - Omessa notifica della violazione - Emissione dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981 - Nullità dell' ordinanza-ingiunzione - Estensione alle parti di detta ordinanza relative al pagamento delle somme e connesse sanzioni civili - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative la nullità dell'ordinanza-ingiunzione emessa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ai sensi dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, derivante dalla mancata notifica della violazione attinente al mancato versamento di contributi e premi assicurativi, non si estende anche alle parti di tale ordinanza relative al pagamento delle relative somme (e connesse sanzioni civili); il giudice dell'opposizione non può limitare la sua verifica ai soli vizi formali (i cui effetti sono circoscritti alla sola sanzione amministrativa) e, pur annullando l'ordinanza per la parte relativa all'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, è tenuto ad esaminare nel merito le altre pretese creditorie per stabilirne la fondatezza o meno, in relazione all'oggetto del giudizio, delimitato dalle ragioni esposte nell'atto di opposizione e comprendente l'accertamento di tutte le istanze dedotte.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)