Sez. 3, Sentenza n. 1749 del 28/01/2005 (Rv. 579887 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO | Rischio assicurato - Individuazione - Sinistro - Interventi volti ad impedire le produzione o il completamento del danno - Obblighi di salvataggio - Configurabilità - Fondamento - Portata - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO
In tema di contratto d'assicurazione, individuato il rischio assicurato, vanno considerati di salvataggio (art. 1914 cod. civ.) gli interventi che, inserendosi nel processo causale, risultano idonei ad impedire la produzione (in tutto o in parte) o il completamento del danno, con diritto di rivalersi nei confronti dell'assicuratore delle spese a tale scopo affrontate o del danno dall'assicurato subito per il salvataggio (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), anche quando, aggiungendosi al danno prodotto da sinistro, viene in tal modo a risultare superata la somma assicurata, ed anche se l'attività di salvataggio non sortisce buon esito, sempre che le dette spese e tali danni risultino, rispettivamente, effettuate "non sconsideratamente" e conseguenti a condotta conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia (In applicazione del suindicato principio la Corte Cass. ha rigettato le censure avverso l'impugnata sentenza, affermando che, avuto riguardo a contratto di subfornitura avente ad oggetto la progettazione, la costruzione ed il montaggio di un reattore - Cosiddetto cartuccia - consistente in un contenitore cilindrico d'acciaio inossidabile ed avente funzione di catalizzatore, correttamente la Corte del merito aveva nel caso, individuato - con il sussidio di strumenti interpretativi adeguati - il rischio assicurato, considerato come "di salvataggio" le spese di riparazione sostenute per evitare la totale distruzione di detto reattore in conseguenza di un verificatosi surriscaldamento anomalo, ponendole a carico della compagnia assicuratrice, anche se eccedenti l'ammontare della somma assicurata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)