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Sez. U, Sentenza n. 294 del 27/04/2000 (Rv. 536023 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia tra concessionario ed amministrazione sulla revisione delle tariffe annuali da praticare agli utenti - Devoluzione alla giurisdizione del G.A.
Stato
decisa il 2000-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536023-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

A norma dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, la controversia tra il concessionario di un pubblico servizio (nella specie dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale) e l'amministrazione, relativa alla revisione annuale delle tariffe da praticare agli utenti (nonché, nella specie, relativa al contributo di allacciamento spettante al concessionario all'atto di accensione di ogni nuovo punto luce) è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)