diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10867 del 11/05/2007 (Rv. 598000 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 16 legge n. 504 del 1992 - Comparazione tra l'indennità ex art. 5 bis e la dichiarazione del valore dell'immobile a fini ICI - Elemento di comparazione - Ultima denuncia - Prima del decreto di occupazione - Esclusione - Prima del decreto di espropriazione - Necessità.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598000-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'art. 16 d.lgs. n. 504 del 1992, nell'introdurre un meccanismo correttivo dell'indennità determinata secondo i criteri dell'art. 5 bis d.l. 333 del 1992, conv. in legge 359 del 1992, prende in considerazione l'ultima denuncia presentata dall'espropriato prima dell'emissione del decreto di esproprio, e non del decreto di occupazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)