Sez. 4, Sentenza n. 14442 del 26/09/1990 Ud. (dep. 06/11/1990) Rv. 185682 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - MOTIVI - GENERICITÀ DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITÀ - MOTIVI CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - RAGIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - MOTIVI - GENERICITÀ DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITÀ - MOTIVI CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - RAGIONE.*
Il giudizio di appello non costituisce un "novum iudicium", ma si configura come un processo critico mosso alla sentenza di primo grado. Ne consegue che i motivi di impugnazione sono generici e, quindi, inammissibili se non sono accompagnati da specifiche ragioni di censura mosse alla decisione di primo grado. Per tale ragione sono inammissibili i motivi contestuali alla dichiarazione di impugnazione che non concernono direttamente e specificamente vizi del dispositivo, ma le incognite ragioni della decisione. (Conf mass n 153409).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)