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Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 13/11/1981 Ud. (dep. 24/04/1982) Rv. 153409 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - MOTIVI - GENERICITÀ DEI MOTIVI - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153409-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - MOTIVI - GENERICITÀ DEI MOTIVI - CONDIZIONE.*

Il giudizio di appello non costituisce un novum indicium, ma si configura come un processo critico mosso alla sentenza di primo grado. I motivi di appello sono pertanto generici e quindi inammissibili se non sono accompagnati da specifiche ragioni di censura, mosse alla decisione del primo giudice. (Conf. Mass. 149943/81, 143040/79, 130079/75, 118389/71 sulla inammissibilità per genericità dei motivi di impugnazione; Conf. Mass. 151556/82, 146722/80, 145243/80, 143039/79 sulla inammissibilità per genericità dei motivi di ricorso per Cassazione; V. Mass. 147762/81 sulla insussistenza dell'Obbligo di motivazione specifica da parte del giudice d'appello in caso di genericità dei motivi di impugnazione; V. Mass. 124300/73 nel senso che il giudice d'appello non ha Obbligo di motivazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)