Sez. 2, Sentenza n. 2615 del 09/07/1976 (Rv. 381408 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - NATURA - DICHIARAZIONE DI SCIENZA - PROVENIENZA - DA SOGGETTI INCARICATI SOLTANTO DI RICEVERE LA COSA - SUFFICIENZA - NOTIZIA DEI VIZI SUCCESSIVA AL TERMINE DI DECADENZA - PROVA - ONERE DEL VENDITORE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - NATURA - DICHIARAZIONE DI SCIENZA - PROVENIENZA - DA SOGGETTI INCARICATI SOLTANTO DI RICEVERE LA COSA - SUFFICIENZA - NOTIZIA DEI VIZI SUCCESSIVA AL TERMINE DI DECADENZA - PROVA - ONERE DEL VENDITORE.*
Il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa venduta - avvenuto il quale incombe al venditore medesimo l'Onere di provare di essere stato informato dei vizi della cosa venduta dopo che era gia decorso il termine per la denunzia di cui all'art 1495 cod civ- costituisce una dichiarazione di scienza e non una dichiarazione di volonta, e percio puo provenire da soggetti incaricati soltanto di ricevere la cosa, e non anche di assumere impegni negoziali per conto della societa. (V 98/74, mass n 367644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)