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Sez. 3, Sentenza n. 539 del 27/01/1986 (Rv. 444133 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - TEMPESTIVITÀ - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444133-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - TEMPESTIVITÀ - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*

La denunzia dei vizi della cosa venduta non richiede speciali formalità né formule sacramentali e può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione. La sua tempestività - in ordine alla quale l'accertamento del giudice del merito sfugge al controllo di legittimità, quando non è inficiato da premesse o criteri giuridici erronei o da vizi logici deve essere verificata con riferimento al momento in cui essa è emessa e non a quello in cui è ricevuta dal destinatario. (V 3069/81, mass n 413636; (V 2452/79, mass n 398770; (V 2093/77, mass n 385819; (V 3863/76, mass n 382548; (V 2615/76, mass nn 381408 e 381409; (V 940/69, mass n 339356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)