diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13430 del 13/09/2002 (Rv. 557381 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Concordato fallimentare - Cessione dell'azione revocatoria - Esplicita previsione - Inserimento nella proposta di concordato e nella sentenza di omologazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557381-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 124 legge fall., la cessione dell'azione revocatoria deve essere espressamente inserita nella proposta di concordato e recepita nella sentenza di omologazione (la S.C. ha così confermato la sentenza che aveva escluso l'esistenza di un patto di cessione dell'azione revocatoria in relazione alla semplice previsione della cessione "di tutte le attività e dei diritti del fallimento").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)