Sez. 1, Sentenza n. 6587 del 26/04/2003 (Rv. 562478 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Concordato fallimentare - Cessione dell'azione revocatoria - Previsione esplicita - Necessità - Inserimento nella proposta di concordato e nella sentenza di omologazione - Necessità - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Al principio secondo il quale la cessione dell'azione revocatoria deve, ai sensi dell'art.124 legge fall., essere espressamente inserita nella proposta di concordato e recepita nella sentenza di omologazione consegue, da un canto, che, accanto al patto di cessione dell'azione stessa, debba necessariamente esistere un patto (assorbente e parallelo) relativo alla cessione dei beni oggetto dell'atto di cui viene chiesta la dichiarazione di inefficacia (che rappresenta anch'esso strumento necessario per l'adempimento del concordato); dall'altro, che l'inclusione della cessione dell'azione revocatoria nel patto di concordato non possa ritenersi implicita tutte le volte che tale patto preveda la cessione dei beni, atteso che proprio la sua natura giuridica postula l'espressa menzione di una tale cessione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)