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Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 14/02/2013 (Rv. 625298 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Conformità a buona fede - Necessità - Applicabilità alla ipotesi ex art. 1901 cod. civ. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625298-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Il disposto dell'art. 1460, secondo comma, cod. civ. - in forza del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentita l'eccezione di inadempimento quando il rifiuto della prestazione sia contrario a buona fede - si applica anche alla sospensione dell'assicurazione, di cui all'art. 1901 cod. civ., la quale costituisce una particolare applicazione dell'istituto dell'eccezione di inadempimento. (Nel caso di specie, in presenza di un contratto di assicurazione contenente la cd. "clausola di regolazione del premio", è stata ritenuta contraria a buona fede la sospensione della garanzia da parte dell'assicuratore, dopo che lo stesso, disattesa la prassi - seguita negli anni precedenti - di inviare all'assicurato un modulo da completare con i dati necessari ai fini della regolazione del premio, a fronte del successivo invio degli stessi, aveva comunque accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460 bis, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)